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Terzo settore: accolte le proposte degli stakeholder

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Il 21 marzo 2018 sono stati approvati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esame preliminare, i due decreti legislativi che introducono le disposizioni integrative e correttive in riferimento al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017) ed alla disciplina delle imprese sociali (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112), dando seguito alle osservazioni degli stakeholder di riferimento e sottolineando la volontà di adeguarsi alla normativa nazionale e regionale.

Con le “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, vengono apportate novità per il Codice del Terzo settore, prevedendo:

-agevolazioni fiscali con maggior dettaglio del panel;

-integrazioni dell’elenco delle attività d’interesse con i relativi ambiti specifici di riferimento;

-adeguamenti delle procedure per l’acquisizione della personalità giuridica;

– sistematizzazione dei criteri per la revisione legale dei conti per gli enti di grandi dimensioni, con la possibilità di affidamento ad un organo interno purché sia presente un revisore legale iscritto al registro;

-obblighi, per le associazioni di volontariato di secondo livello, di impiegare prevalentemente le attività di volontariato delle persone fisiche dell’associazione di primo livello a cui fanno riferimento.

Per la vastità dei soggetti appartenenti al Terzo settore si è inoltre concordato un aumento dei membri del Consiglio nazionale dedicato, per una maggior rappresentanza di tutti gli enti di categoria, incluse le reti associative.

Le imprese sociali con le “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106″ avranno dei limiti temporali per l’impiego dei lavoratori nella categoria “molto svantaggiati” e numerici per l’inserimento dei volontari; l’operato di questi ultimi non potrà, in nessun modo, essere sostitutiva delle attività svolte dai lavoratori. Inoltre sono state date indicazioni per le misure fiscali ed il sostegno economico rispetto alle somme imponibili e non imponibili con la precisazione che gli investimenti agevolabili potranno avvenire solo a seguito dell’entrata in vigore del decreto (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112). Anche le IPAB (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) e le società cooperative rientrano nelle disposizioni, in quanto, le prime potranno finalmente accedere alla qualifica di imprese sociali, mentre le seconde dovranno adeguarsi alle revisioni normative specifiche.

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