La situazione in Italia
Finalmente abbiamo una data. Il 21 aprile prossimo il RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) diventerà operativo procedendo alla trasmigrazione di 27.300 APS (associazioni di promozione sociale), 36.567 ODV (organizzazioni di volontariato) e 295.133 tra gli “altri enti no profit”, dai registri regionali e delle Province autonome, secondo la precedente struttura organizzativa, al nuovo Registro nazionale centralizzato introdotto con la riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
Il 21 aprile, infatti, scadono i sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta del 21 ottobre 2020) che ha disciplinato il RUNTS concedendo tale lasso di tempo alle Regioni per sviluppare la Piattaforma ed allinearsi alle regole di iscrizione e di cancellazione degli Enti.
Giunge quasi al termine, dunque, uno dei tasselli fondamentali della Riforma del Terzo Settore avviata nell’ormai lontano 2016, con il tentativo di unificare la normativa dell’associazionismo e centralizzare la gestione dei fondi ad esso destinati.
Ad Unioncamere è stata affidata la gestione e realizzazione della Piattaforma Informatica del RUNTS, la quale comunica che “si sta lavorando per rispettare la scadenza del 21 aprile come data di inizio del popolamento del Runts. Ci sono da definire alcuni aspetti formali, come la scelta fra tre modelli grafici del Registro, ma la piattaforma è sostanzialmente pronta”.
Anche le Regioni sono coinvolte nel processo di popolamento, per la gestione della futura “base territoriale” del Registro. Il coordinatore tecnico della Commissione Politiche Sociali della Conferenza Stato-Regioni – Alessandro Cappuccio – ha annunciato che a livello regionale è in corso “la formazione giuridica e informativa dei funzionari regionali che si occuperanno del Registro unico”.
Il processo di popolamento affidato alle Regioni consiste nel caricamento di una mole copiosa di dati e di documentazione degli ETS. “Bisognerà quindi – continua Alessandro Cappuccio – verificare sia il formato dei documenti disponibili, sia il loro aggiornamento. Sarà un lavoro impegnativo, soprattutto per le Regioni che hanno un elevato numero di organizzazioni non profit, come ad esempio la Lombardia, il Lazio, il Veneto”.
Ma non è tutto. La Direzione Generale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro ricorda che la data di battesimo del Runts deve essere formalizzata con un provvedimento ad hoc, come previsto dal decreto del Registro e – aggiunge – “entro marzo partirà la fase di test del sistema, incentrata in prima battuta sulla trasmigrazione. Ragionevolmente l’avvio del Runts, allo stato attuale, si colloca entro la fine del primo semestre 2021. Un’indicazione più puntuale si potrà fornire all’esito del confronto con le Regioni e delle risultanze della fase di test”.
La situazione in Europa
Sul versante europeo non ci sono grosse novità. La richiesta di autorizzazione da indirizzare alla Commissione europea non è stata ancora formalizzata dal Ministero del Lavoro. La richiesta, in particolare, riguarderebbe i regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore per gli ETS e dal D. Lgs. 112/2017, quest’ultimo interamente dedicato alle imprese sociali.
“La bozza di richiesta di autorizzazione sulle misure fiscali contenute nel Codice e nel D.Lgs. 112/2017 – fa sapere il Ministero del Lavoro – è stata predisposta e sarà sottoposta a stretto giro al tavolo interistituzionale al quale partecipano il Ministero dell’Economia e il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Cosa cambia con il RUNTS?
Molte delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, nonostante sia entrato in vigore nel 2017, prenderanno ad avere efficacia solo con l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Vediamone alcune.
- Una prima formalità è prevista dall’articolo 11 del CTS il quale prevede che gli Enti iscritti al Registro avranno l’obbligo di indicare gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Tra le novità più importanti l’acquisto della personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS per effetto dell’articolo 22 del CTS. Tale disposizione andrà a favorire ed aumentare le garanzie delle persone che amministrano un Ets mettendo al riparo il proprio patrimonio personale quando agiscono per nome e per conto della propria Organizzazione.
- L’iscrizione al Registro permetterà agli ETS di accedere al Fondo per il finanziamento di progetti per la realizzazione di attività di interesse generale (articolo 72 del CTS)
- Il Registro svolge, poi, una funzione di pubblicità anche dell’Organo Amministrativo dell’Ente, ai sensi dell’articolo 26 del CTS: gli amministratori, infatti, entro 30 gg devono richiedere l’iscrizione nel RUNTS
- Reti associative (articolo 41 del CTS): una delle sette tipologie di Enti previsti dal Codice e che si vedranno riconosciuta un’intera sezione del Registro Unico. Non di facile attuazione o comunque non nel breve termine, considerato che possono essere considerate tali solo le organizzazioni formate da almeno 100 ETS oppure da almeno 20 Fondazioni. Gli amministratori e legali rappresentanti (tutti) non dovranno aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici
- APS ed ODV già esistenti e già iscritte ai registri preesistenti (regionali o nazionali) trasmigreranno di diritto nel RUNTS. A prevederlo è l’articolo 54 del CTS. L’onere della trasmigrazione spetta agli enti pubblici territoriali in cui l’Ente risulta già iscritto. Entro 180 giorni il Registro Unico potrà richiedere ulteriori informazioni agli enti pubblici territoriali e la mancata risposta entro 60 giorni comporterà la mancata iscrizione nel RUNTS.
- Convenzioni con la P.A.: potranno essere sottoscritte solo da APS ed ODV iscritte al RUNTS (articolo 56 del CTS)
- Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza per le sole ODV iscritte al Registro da almeno sei mesi ed aderenti ad una delle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2, del CTS
- Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore per le ODV e le APS, iscritte al RUNTS, secondo quanto previsto dall’articolo 73 del CTS
A quanto pare, gli Enti no profit che intendono perseguire i propri scopi sociali con un minimo di ambizione dovranno necessariamente adeguarsi ai dettami della Riforma del Terzo Settore e non perdersi l’occasione di iscriversi al Registro Unico.
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