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Nuovo decreto del 5×1000 per gli Enti del Terzo Settore

Nuovo decreto del 5x1000 per gli Enti del Terzo Settore

Il completamento della Riforma del Terzo Settore è sempre più prossimo, un ulteriore passo è stato infatti realizzato il 17 Settembre 2020 grazie al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Cinque per Mille, il quale va a disciplinare le modalità e i tempi per accedere al riparto del 5×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli enti destinatari del contributo; a ciò si aggiungono le modalità e i tempi per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti. Secondo quanto previsto dal decreto, le norme relative agli Enti del Terzo Settore, entreranno in vigore a partire dall’anno successivo a quello in cui verrà reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ma cosa cambia rispetto al passato?

  1. Un’accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse;
  2. L’innalzamento della soglia minima pari a €100, sotto cui non si procede all’erogazione del contributo.

Il Decreto, inoltre, definisce varie indicazioni riguardo al riparto dei fondi, all’erogazione del contributo, alle modalità di pagamento e agli obblighi da rispettare.

Chi sono i soggetti destinatari del contributo?

  • Enti del terzo settore iscritti al registro nazionale unico del terzo settore;
  • Enti senza scopo di lucro;
  • Enti di ricerca sanitaria;
  • Enti che svolgono attività sociali presso il comune di residenza del contribuente;
  • Associazioni sportive dilettantistiche.

Come accreditarsi ai fini dell’accesso al riparto del contributo del Cinque per Mille?

I Soggetti elencati tra i possibili destinatari del contributo possono rivolgersi a:

  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli enti privati senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel caso di enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica, dell’università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • il Ministero della salute per gli enti già destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, per gli enti vigilati dal Ministero della salute, per le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i primi due;
  • per quanto riguarda le attività sociali svolte dai Comuni non è prevista nessuna domanda poiché il contribuente può esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza;
  • la Presidenza del consiglio dei ministri e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

Le modalità e i tempi dell’accreditamento prevedono che ogni 10 aprile le amministrazioni competenti redigano un elenco degli enti iscritti che dovrà essere pubblicato entro il 20 aprile (in base al tipo di ente il decreto definisce delle specifiche) e che fino al 30 aprila possono essere rettificati eventuali errori. Entro il 10 maggio l’elenco dovrà essere reso pubblico.

Da contribuente come posso destinare il mio 5×1000?

Compilando la scheda annessa al modello di Certificazione unica (730-1) oppure quella annessa al “Modello Redditi Persone Fisiche”. È possibile esprimere una sola scelta di destinazione.