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L’Italia nel tempo del regionalismo differenziato. Rafforzamento di un’autonomia o processo disgregatore?

Regionalismo

Ad oggi uno spaccato di grande attualità, nel panorama della politica italiana,viene rappresentato da tre regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. I tre fiori all’occhiello del nord del Belpaese infatti si sono resi portatori dell’avanzamento di richieste mirate ad ottenere il riconoscimento di maggiori forme di autonomia in qualità di regioni a statuto ordinario. Sotto gli attenti riflettori dell’occhio analitico dei costituenti il III comma, articolo 116 della Costituzione italiana. Il 28 febbraio 2018 il Governo Gentiloni ha sottoscritto con le regioni interessate tre distinti accordi preliminari che hanno individuato i principi generali, la metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell’intesa. Gli accordi sancivano i termini e le condizioni dell’auspicato rinnovato rapporto Stato – regioni orientati a definire un’intesa di durata decennale con la possibilità di modificare quest’ultima in qualunque momento (di comune accordo tra lo Stato e la regione) “qualora nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione”.

Al di là delle modalità attraverso cui le tre regioni hanno promosso tale iniziativa (Emilia Romagna attraverso l’approvazione dell’Assemblea regionale e Lombardia e Veneto per mezzo di referendum consultivo) il package di materie di richiesta trasferibilità da Stato a regione si conferma un massimo comune denominatore a tutte e tre: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,tutela della salute e dell’istruzione, tutela del lavoro e in particolar modo rapporti internazionali e rapporti con l’Unione Europea.

Tale proposta sul rafforzamento dell’autonomia regionale ha provocato numerosi dibattiti, in particolar modo quello che vedrebbe il regionalismo differenziato un’eventuale minaccia all’unità del paese. Senza dubbio ha assunto importanza la scelta della data, da parte di Veneto e Lombardia, del referendum consultivo (22 ottobre 2017) tenuto proprio in concomitanza con il 151° anniversario della votazione popolare sull’Unità d’Italia. Lo stesso presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineò come tale referendum fosse “una risposta corale dei veneti al plebiscito del 1866”. C’è perfino chi, tenendo in considerazione i criteri attraverso cui prevedere le nuove funzioni di finanziamento, parla di “secessione dei ricchi”, alludendo a una forma di distacco a carattere economico da parte dei tre capisaldi dell’economia nazionale, che rappresentano più del 50% dell’economia nazionale. Due spunti che sono già in grado di far trasparire un timore, sebbene embrionale, verso la mancata salvaguardia dell’unità nazionale, nutrito da parte di molti coinvolti nell’acceso dibattito.

La vera domanda risulta più che ovvia: fin quanto si può parlare di autonomia regionale e da che punto in poi si può avvertire il rischio di un processo disgregatore?
La Costituzione del 1948 fa dell’autonomia e dell’unità nazionale due facce della stessa medaglia delineando il giusto equilibrio tra riconoscimento delle differenze interregionali e mantenimento dell’identità nazionale, su più fronti e su più livelli. Appare evidente come il comma III articolo 116 si riveli essere il terreno fertile per forme di ambiguità e poca chiarezza in merito a possibili percorsi da intraprendere in ambito di autonomia regionale, rischiando di fuoriuscire oltre i confini stabiliti dai costituenti dell’epoca. La Corte costituzionale stessa nella sentenza n. 118 del 2015, ha chiaramente affermato che obiettivi di questo tipo, ipotizzati dalla Regione Veneto, inciderebbero sul principio di eguaglianza, sui compiti redistributivi dello Stato, minacciando l’unità economica e sociale della Repubblica.
Nel lontano 1861, Massimo D’Azeglio espresse quello che fu lo slogan della più autentica unificazione “Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani”: ma siamo proprio certi che gli italiani si siano costituiti come ci si auspicava a quel tempo?