Impiego dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, misure fiscali e di sostegno economico, e adeguamento degli statuti delle imprese sociali. Sono queste le novità principali del Decreto Legislativo approvato in via definitiva il 17 luglio 2018, a Palazzo Chigi, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. La norma corregge e integra il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 112, concernente la disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi della Legge n° 106 del giugno 2016.
In relazione ai lavoratori “molto svantaggiati” (disoccupati da oltre 24 mesi, o 12 in presenza di particolari condizioni), si pone il limite temporale di 24 mesi dalla data di assunzione, varcato il quale un lavoratore “molto svantaggiato” non potrà più considerarsi tale e non potrà più, conseguentemente, essere computato nel 30% del totale dei lavoratori. Ciò obbligherà pertanto l’impresa sociale ad adottare le misure necessarie a ristabilire la percentuale minima del 30%, assumendo, ad esempio, altri lavoratori che rientrano nella suddetta categoria.
Le imprese sociali possono, come gli altri enti del terzo settore, avvalersi di volontari, a condizione che il numero dei volontari impiegati nell’attività (volontari di cui l’impresa sociale deve tenere un apposito registro) non risulti superiore al numero dei lavoratori. Il correttivo sembra voler introdurre limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, prevedendo che la loro azione debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati. Tuttavia, facendo rinvio alle disposizioni vigenti in materia, non sembra avere di per sé portata innovativa.
In merito alle modifiche di carattere fiscale, la disciplina degli incentivi a favore di chi investe nelle imprese sociali è allineata a quella delle start-up innovative (Decreto legislativo n° 112/2017). L’agevolazione sugli investimenti nel capitale sociale di società imprese sociali, consistente nella detrazione o deduzione di un importo pari al 30% della somma investita (entro tetti massimi), si applica adesso a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno 5 anni, non più 3, e sia effettuato nel capitale di una società che, a prescindere da quando sia stata costituita, abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni. La misura premia dunque gli investimenti in nuove imprese sociali anche se risultanti da conversione di soggetti già esistenti, anche da lungo tempo. Tale beneficio sarebbe in ogni caso limitato ai 5 anni dalla loro costituzione. Per tutte le cooperative sociali già costituite prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 112/2017, questi 5 anni decorrono dal 20 luglio 2017.
Il provvedimento contiene altresì una riscrittura più chiara del regime fiscale applicabile alle imprese sociali: viene confermato il principio della detassazione delle sole somme reinvestite nell’attività di interesse generale svolta dall’impresa sociale. Sono esclusi dal trattamento di favore tutti gli utili e gli avanzi di gestione utilizzati in maniera diversa (aumento gratuito del capitale sociale, erogazioni gratuite in favore di altri enti del Terzo Settore, distribuzione di dividendi ai soci, per le sole imprese costituite in forma di società, entro precisi limiti), che sono pertanto sottoposti all’ordinaria tassazione.
Infine, in relazione all’adeguamento degli statuti, le imprese sociali hanno 18 mesi, e non più 12, per adeguarsi, con scadenza gennaio 2019, alle disposizioni introdotte dal nuovo decreto. Le modifiche agli statuti possono essere apportate in forma semplificata, in sede di assemblea ordinaria.