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Pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento recante disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 125/2014, articoli 8 e 27). (Delibera n. 34/2015).
Il Fondo è destinato a garantire i prestiti concessi alle aziende italiane che acquisiscono quote di capitale a rischio dalle imprese esistenti o da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali nei PVS.
Il Fondo di garanzia opera attraverso la concessione di garanzie sulle operazioni di credito, attivate a favore delle imprese a valere sul fondo rotativo di cui alla legge 49/1987, modificata dalla legge 125/2014.
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Beneficiari:
Imprese italiane:
- Iscritte nel registro delle imprese;
- In possesso di almeno il 20% del capitale di impresa mista;
- valutate economicamente e finanziariamente sane dal gestore del Fondo.
Proposte attivabili:
- Industri, agricoltura, pesca, allevamento e attività di trasformazione dei loro prodotti;
- artigianato;
- servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, comunicazione, acqua, trasporti e rifiuti;
- microfinanza, servizi di microimpreditorialità, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
- tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali;
- fornitura di servizi medici, pubblica utilità e produzione di medicinali;
- formazione professionale e educazione.
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Risorse finanziabili:
Il Fondo di garanzia ha una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro.
La garanzia può essere concessa fino ad un ammontare massimo del 80% dell’ammontare del finanziamento agevolato in favore delle piccole e medie imprese PMI.
Fino alla misura massima del 60% in favore delle grandi imprese.
Scadenze:
Fino ad esaurimento fondi.
Link:
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