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Incentivi per erogazioni a sostegno delle misure di contrasto all’attuale emergenza sanitaria
Nel Decreto-legge n. 18/2020, comunemente noto come Decreto “Cura Italia”, sono state introdotte molte norme a sostegno del terzo settore in molti dei suoi aspetti formali e sostanziali.
Una menzione speciale a parte, la merita l’art. 66 del Decreto che mira a stimolare le donazioni a favore di quelle associazioni e di quegli enti che stanno mettendo in campo misure di contrasto all’attuale emergenza sanitaria rappresentata dal COVID-19.
Questa potrebbe essere dunque un buon punto di partenza per lanciare una veloce campagna di fundraising che potrebbe portare al godimento di buoni incentivi fiscali.
La disposizione normativa infatti sancisce un incentivo per tutte quelle donazioni – siano esse in denaro od in natura – che assolvano alle seguenti condizioni:
- siano svolte da persone fisiche o da enti non commerciali;
- siano effettuate durante l’anno 2020 (lasciando quindi intendere che tali incentivi potranno essere fruibili per l’intero anno);
- siano a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti od istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (quindi con personalità giuridica);
- siano finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Qualora le condizioni di cui sopra siano congiuntamente soddisfate, il Decreto Cura Italia prevede i seguenti incentivi:
a) per donazioni che non eccedono i 30.000 euro, è previsa una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%;
b) per i soggetti titolari di reddito di impresa, la donazione è interamente deducibile dal reddito oltre ad essere deducibile ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) nell’esercizio in cui è effettuata.
Particolare disciplina si applica alle donazioni in natura. In questo caso infatti, l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato a sua volta ai sensi dell’art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi (liberamente consultabile a questo link)
Qualora si tratti di bene strumentale poi, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Inoltre, qualora il bene in natura donato abbia un valore superiore ai 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura stessa del bene, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà munirsi di una perizia giurata che attesti il valore di detto bene.
In generale poi, la donazione del bene in natura deve risultare da atto scritto contenente:
- la dichiarazione del donatore (nella quale sono descritti analiticamente i beni donati ed i relativi valori);
- la dichiarazione del beneficiario della donazione (con la quale lo stesso si impegna ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento delle attività di contrasto all’attuale emergenza sanitaria).
Infine, unica condizione per il godimento degli incentivi nel caso di donazione in denaro è che questa venga effettuata utilizzando mezzi di pagamento tracciabili.
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