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Decreto rilancio: novità Enti del Terzo Settore

SOS Riforma del Terzo Settore

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.3.2″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified”]Lo scorso Mercoledì 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio. Tale provvedimento è stato adottato ricorrendo allo strumento del Decreto-legge (DL) ex art. 77 della Costituzione.

Secondo la normativa di riferimento, il provvedimento è immediatamente esecutivo ma deve essere trasformato in Legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua approvazione altrimenti ne decadono gli effetti prodotti sin dall’inizio. Per tutelare gli effetti che si sono verificati nel periodo di transizione, il Parlamento può anche decidere di emanare un provvedimento ad hoc che ne fa salvi gli effetti ed i diritti acquisiti durante i 60 giorni di validità del Decreto.

La partita quindi ora si sposta in Parlamento, dove le altre forze di maggioranza e l’opposizione potranno modificare, aggiungere od eliminare parti del provvedimento ricorrendo allo strumento degli emendamenti.

Non si può ancora affermare con certezza se le disposizioni contenute all’interno del Decreto Rilancio saranno effettivamente approvate dalle Camere ma, dal momento che il DL è immediatamente esecutivo per 60 giorni, è opportuno elencare quali sono le norme riferite agli enti del Terzo Settore contenute al suo interno.

 

Sui 256 articoli di cui è composto il testo, si segnalano:

  • L’art 31 estende l’istituto del credito d’imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione degli immobili a uso non abitativo destinati all’uso istituzionale anche agli enti del Terzo Settore (lo stesso vale per affitto d’azienda e cessione del credito).
  • L’art 80 estende la disciplina contenuta nell’art. 43 del Decreto Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari anche in favore di enti del terzo settore.
  • L’art 106 estende agli enti del terzo settore che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del Decreto-Legge Liquidità, n. 23/2020
  • L’art 107 prevede un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19.
  • L’art 128 bis riconosciuto anche agli enti del Terzo Settore il credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
  • L’art 130 ter estende il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia in favore degli enti del terzo settore.
  • Nello specifico, l’art 130 quater prevede che “Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020”.
  • L’art 167 anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi (presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998).

Conseguentemente l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.

  • L’art 236 prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3 dell’articolo in commento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

L’Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

 

Il testo integrale del Decreto Rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma di seguito potrete trovare la bozza definitiva presentata durante la conferenza del 13.05.2020.
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