[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.3.2″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified”]Con l’adozione del Decreto Rilancio sono state introdotte alcune novità riguardanti gli enti del terzo settore, delle quali abbiamo già parlato in precedenza.
A seguito dei nuovi provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza sanitaria, gli enti del terzo settore hanno sottoposto vari questi al Ministero del Lavoro.
Il 19.05.2020, con la Nota n. 4344 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, il Ministero risponde a due dei quesiti che gli sono stati sottoposti maggiormente:
- Se fosse possibile prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti;
- Se fosse possibile destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza.
Quanto al primo quesito, questo è stato oggetto del Decreto Cura Italia e noi di Progeu ne abbiamo già parlato. In breve, il testo normativo prevede la possibilità di svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. Per gli enti che hanno percepito il contributo del cinque per mille nel corso del 2019, e che quindi devono redigere il relativo rendiconto nel corso dell’anno 2020, è stata prevista una proroga di 6 mesi per adempiere a detto obbligo. In definitiva, il rendiconto relativo al contributo del cinque per mille percepito nel 2019 deve essere presentato entro 18 mesi dalla data di ricezione delle somme – e non più 12 come in precedenza.
Da questo nuovo termine, decorrono i 30 giorni previsti dalla normativa affinché i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 trasmettano il rendiconto alla Direzione Generale del Terzo Settore.
Con riferimento al secondo quesito, possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.
In ultimo, si segnala che lo scorso 20.05.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Rilancio, che è liberamente scaricabile in questo sito.[/et_pb_text][et_pb_blurb title=”Decreto rilancio” url=”https://progeu.org/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Rilancio.pdf” url_new_window=”on” use_icon=”on” font_icon=”%%71%%” icon_placement=”left” _builder_version=”4.3.2″ header_font=”Montserrat|700||on|||||” header_text_color=”#1c75bc” link_option_url=”https://progeu.org/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Rilancio.pdf” link_option_url_new_window=”on”][/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]